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Legge 24/12/1969 n. 990

Art. 24 Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in uno stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. Il giudice istruttore civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all’assegnazione della somma ai sensi del primo comma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile e sospesa ai sensi dell’art. 3, comma secondo, Cod. Proc. Pen., l’istanza è proposta al presidente del tribunale o al pretore, dinanzi al quale e pendente la causa stessa che provvederà dopo aver effettuati, se necessario, sommari accertamenti anche in deroga all’art. 298, comma primo, Cod. Proc. Pen. Analogamente provvedono il tribunale nel corso di giudizio di primo grado o il pretore sia nella fase dell’istruzione che in quella del giudizio. L’istanza può essere ripetuta nel corso del giudizio.

Art. 25 Le sentenze ottenute dal danneggiato contro l’assicuratore prima che sia intervenuto nei confronti del medesimo il provvedimento di liquidazione coatta con dichiarazione dello stato di insolvenza sono opponibili, se passate in giudicato, all’impresa designata per il risarcimento del danno a norma dell’art. 20 entro i limiti di risarcibilità fissati dall’art. 21, ultimo comma. Se il provvedimento di cui al precedente comma interviene in corso di giudizio e questo prosegua nei confronti dell’impresa in liquidazione coatta, le pronunce relative sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall’art. 21, ultimo comma, all’impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata da chi abbia interesse con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. L’impresa designata può intervenire volontariamente nel processo, anche in grado di appello, proponendo, nella comparsa di costituzione, le istanze, difese e prove che ritiene di suo interesse. La disposizione di cui al primo comma si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato ai sensi dell’art. 24.

Art. 26 L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell’assicuratore a norma dell’art. 18, primo comma, e quella che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa designata a norma dell’art. 20, nei casi previsti nel primo comma dell’art. 19, lett. a) e b), sono soggette al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile. L’azione che spetta al danneggiato contro l’impresa designata a norma dell’art. 20, nel caso previsto al primo comma dell’art. 19, lett. c), è proponibile fino a che non sia prescritta l’azione nei confronti dell’impresa posta in liquidazione coatta.

Art. 27 Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’assicuratore o dell’impresa designata a norma dell’art. 20, sono proporzionalmente ridotti. fino alla concorrenza delle somme assicurate o rispettivamente di quelle indicate nell’art. 21. L’assicuratore o l’impresa designata a norma dell’art. 20 che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, non risponde verso le altre persone danneggiate fino alla concorrenza della somma versata, salva l’azione degli interessati per il recupero delle somme indebitamente percepite ai fini della ripartizione in conformità del primo comma del presente

articolo.

Art. 28 Le somme dovute dall’assicuratore o dall’impresa designata a norma dell’art. 20 al danneggiato per: spese di trasporto a un vicino ospedale o ambulatorio di pronto soccorso pubblico o privato o al domicilio; spese di medicazione; spese di spedalità; spese mediche e farmaceutiche; spese funerarie qualora siano state anticipate da pubblici ospedali o da altri enti pubblici debbono, se non garantite da altra assicurazione obbligatoria, essere corrisposte direttamente a coloro che le hanno anticipate, purché ne facciano richiesta prima che sia stato pagato il risarcimento al danneggiato. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall’assicuratore del responsabile o dall’impresa designata a norma dell’art. 20 il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l’osservanza degli adempimenti prescritti nei due commi successivi. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’assicuratore del responsabile o l’impresa designata a norma dell’art. 20 sono tenuti a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’assicuratore o l’impresa designata a norma dell’art. 20 sono tenuti a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potranno procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare. Trascorsi 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma senza che l’istituto di assicurazione abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’assicuratore del responsabile o l’impresa designata a norma dell’art. 20 potranno disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato L’ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del

Art. 29 L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nel primo comma dell’art. 19, lett. a) e b), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese. Nel caso previsto alla lett. c) del primo comma dell’art. 19, l’impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l’importo pagato, nei diritti sia dell’assicurato che del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

Art. 30 Le imprese designate a norma dell’art. 20 debbono tenere separata gestione dei sinistri di cui all’art. 19. Alla fine di ciascun semestre dell’esercizio esse debbono trasmettere all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, un rendiconto degli oneri sostenuti nel semestre stesso per pagamento di danni derivanti da sinistri e relative spese di gestione, redatto in conformità delle norme che saranno stabilite con il Regolamento di esecuzione. Le imprese stesse debbono altresì, alla fine di ogni esercizio, comunicare all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, l’ammontare dei danni derivanti da sinistri denunciati e non ancora liquidati. Le gestioni separate di cui al primo comma sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il quale potrà adottare tutti i provvedimenti eventualmente necessari, compresa la sostituzione dell’impresa designata.

Art. 31 Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare annualmente alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. , gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, con le modalità che saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione, un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. La misura del contributo è determinata annualmente, nel limite massimo del 3%, con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, tenuto conto dei risultati della gestione dei sinistri di cui all’art. 19. Per la determinazione del contributo di cui al precedente comma, la Consap Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. , gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, è tenuto a trasmettere ogni anno al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato un rendiconto della gestione riferito all’anno precedente, secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione della presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura del 3% dei premi incassati risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

CAPO IV Disposizioni penali

Art. 32 (abrogato) Chiunque pone in circolazione veicoli o natanti per i quali a norma della presente legge vi e obbligo di assicurazione o consente alla circolazione dei medesimi senza che siano coperti dall’assicurazione, è punito con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3 milioni. Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato adempiuto l’obbligo di assicurazione, che circoli senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto, e punito con la sanzione amministrativa da L. 1.000 a L. 10.000. Per l’illecito amministrativo previsto nel comma precedente e ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell’art. 5 della L. 3 maggio 1967 n. 317, contenente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme di regolamenti locali.

Art. 33 L’accertamento delle violazioni alle norme della presente legge è anche demandato agli organi indicati nell’art. 137 del Dpr 15 giugno 1959 n. 393 , che approva il T.U. delle norme sulla circolazione stradale e nell’art. 38 del Dpr 5 febbraio 1953 n. 39, che approva il T.U. delle leggi sulle tasse automobilistiche.

Art. 34 I contratti di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, in corso alla data di entrata in vigore dell’obbligo dell’assicurazione, debbono essere adeguati, con effetto da tale data, alle disposizioni della presente legge cui divengono soggetti. L’assicurato è tenuto, ove occorra, a corrispondere il relativo maggior premio.

Art. 35 Le imprese che alla data di pubblicazione del Regolamento di esecuzione della presente legge esercitino nel territorio della Repubblica l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, debbono costituire e vincolare una cauzione iniziale aggiuntiva a quella prescritta dall’art. 40 del T.U. approvato con Dpr 13 febbraio 1959 n. 449, ragguagliata al 10% del premi lordi dell’ultimo esercizio per il quale è stato approvato il bilancio, inerenti alle predette assicurazioni stipulate nell’esercizio stesso o anteriormente, escluse le imposte a carico degli assicurati. La cauzione aggiuntiva di cui al comma precedente è computabile ai fini della costituzione della cauzione di cui all’art. 15.

Art. 36 Le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli sono soggette alla imposta sui premi stabilita dalla L. 29 ottobre 1961 n. 1216, nella misura proporzionale di L. 7 per ogni cento lire del premio e degli accessori. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all’impresa assicuratrice dall’assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell’indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza, restano ferme le disposizioni dell’art. 16 della L. 29 ottobre 1961 n. 1216. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti a norma dell’art. 19, nonché quelli inerenti ai rapporti fra la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. , gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalla formalità della registrazione.

 

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